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Art. 44

743.011OIFTFederal Council Ordinance1 gen 2007Fonte originale
  1. L’impresa di trasporto a fune è tenuta a dimostrare che il recupero in linea è realizzabile in qualsiasi momento, in tutti i regimi d’esercizio ammissibili, rapidamente e in modo sicuro.
  2. A tale scopo effettua apposite esercitazioni almeno una volta all’anno nella misura necessaria.1

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 2 set. 2015, in vigore dal 1° ott. 2015 (RU 2015 3167).

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