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Art. 12

743.011OIFTFederal Council Ordinance1 gen 2007Fonte originale
  1. L’analisi di sicurezza e il rapporto di sicurezza sono disciplinati dall’articolo 8 del regolamento UE sugli impianti a fune1.2
  2. Il rapporto di sicurezza illustra le misure in grado di ovviare ai rischi e di garantire che l’impianto a fune previsto rispetti le disposizioni di sicurezza e ottenga il relativo attestato (art. 26).
  3. Il rapporto di sicurezza elenca tutti i componenti di sicurezza e i sottosistemi dell’impianto a fune e tutti i componenti dell’infrastruttura rilevanti ai fini della sicurezza.

Footnotes

  1. Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 3 cpv. 4.

  2. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O dell’11 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 5831).

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