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Art. 13

743.011OIFTFederal Council Ordinance1 gen 2007Fonte originale
  1. Per il picchettamento si applicano le seguenti disposizioni:
    1. le aree destinate a misure compensatrici secondo l’articolo 18 della legge federale del 1° luglio 19661sulla protezione della natura e del paesaggio sono segnalate;
    2. i bordi esterni dei fabbricati e delle costruzioni di genio civile appartenenti all’impianto sono segnalati da profili; nel caso dei sostegni, al di fuori delle zone residenziali sono segnalate solo le ubicazioni e gli angoli delle fondazioni.
  2. L’UFT può esigere che l’altezza dei sostegni sia segnalata anche al di fuori delle zone residenziali.

Footnotes

  1. RS 451

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