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Art. 23

742.122OARFFederal Council Ordinance1 gen 1999Fonte originale

L’impresa di trasporto ferroviario può acquistare le prestazioni di servizio a prezzi liberamente negoziabili anche presso imprese diverse dal gestore dell’infrastruttura. Non rientrano nell’accesso alla rete e comprendono in particolare:

  1. 1
  2. prestazioni di distribuzione;
  3. gestione dei bagagli;
  4. intervento per ovviare a difetti non tali da impedire l’esercizio, piccola manutenzione, grande manutenzione, pulizia dei veicoli;
  5. prestazioni di telecomunicazione e di informatica che non concernono la circolazione dei treni propriamente detta.

Footnotes

  1. Abrogata dalla cifra I dell’O del 16 giu. 2003, con effetto dal 1° gen. 2004 (RU 2003 2479).

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