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Art. 22

742.122OARFFederal Council Ordinance1 gen 1999Fonte originale
  1. I gestori dell’infrastruttura fissano i prezzi delle seguenti prestazioni supplementari in funzione della domanda e del valore dell’impianto, secondo l’ubicazione e senza discriminazioni, e li pubblicano:
    1. utilizzazione di impianti di carico pubblici (art. 62 cpv. 1 lett. f Lferr);
    2. occupazione del binario sulla tratta in caso di periodo d’attesa chiesto dall’impresa di trasporto ferroviario, non dovuto al traffico sistematico;
    3. stazionamento di veicoli ferroviari.
  2. I gestori dell’infrastruttura fissano i prezzi delle seguenti prestazioni supplementari, senza discriminazioni e secondo i principi di cui all’articolo 19, e li pubblicano:
    1. approvvigionamento stazionario di veicoli in acqua, aria compressa ed energia elettrica;
    2. 1 disposizione di percorsi di manovra che non concernono il traffico merci;
    3. 2 manovre in stazioni di smistamento che non concernono il traffico merci;
    4. liberazione di una tratta al di fuori delle ore d’esercizio abituali;
    5. onere supplementare in caso di ordinazioni di tracce avvenute dopo le ore 17 del giorno precedente (art. 11 cpv. 3 lett. a);
    6. onere supplementare in caso di modifiche di tracce già attribuite;
    7. compiti speciali e compiti di pianificazione correlati a spedizioni straordinarie.
  3. I gestori dell’infrastruttura fissano i prezzi delle seguenti prestazioni supplementari senza discriminazioni e li pubblicano, se tali prestazioni possono essere offerte con l’infrastruttura e il personale disponibili e in modo da coprire tutti i costi:
    1. eliminazione di rifiuti, feci e acque di scarico;
    2. prestazioni del servizio manovra, nella misura in cui non sono fornite in sta-zioni di smistamento;
    3. prestazioni per l’informazione all’utenza;
    4. ausili per gli accompagnatori di treni del traffico a lunga distanza volti a migliorare la gestione dell’esercizio, in particolare la videosorveglianza dei bordi dei marciapiedi.
  4. Le prestazioni del servizio manovra di cui al capoverso 3 lettera b possono essere offerte come prestazioni di servizio da imprese diverse dai gestori dell’infrastruttura.

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta l’all. cifra II n. 4 dell’O del 19 nov. 2025 sul trasporto merci, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 776).

  2. Nuovo testo giusta l’all. cifra II n. 4 dell’O del 19 nov. 2025 sul trasporto merci, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 776).

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