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Art. 24

742.122OARFFederal Council Ordinance1 gen 1999Fonte originale
  1. Il gestore dell’infrastruttura può effettuare controlli per verificare se le imprese di trasporto ferroviario rispettano le prescrizioni. I controlli non devono ostacolare l’esercizio, salvo in caso di sospetto obiettivamente fondato.1
  2. Il gestore dell’infrastruttura comunica all’UFT le irregolarità constatate in occasione di tali controlli.
  3. In caso di rischio evidente per passeggeri, terzi, impianti o altri treni, il gestore dell’infrastruttura può vietare a un treno di proseguire la corsa. Ne informa l’UFT entro tre giorni lavorativi.

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 29 mag. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1651).

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