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Art. 21

742.122OARFFederal Council Ordinance1 gen 1999Fonte originale
  1. Le prestazioni di base comprendono:
    1. l’utilizzazione della traccia nella qualità stabilita, inclusa la direzione della circolazione dei treni;
    2. la captazione di energia elettrica dalla linea di contatto;
    3. lo svolgimento sicuro e puntuale dell’esercizio sulla tratta, nelle stazioni di transito e nei nodi, incluse le prestazioni di telecomunicazione e informatiche necessarie a tale scopo;
    4. per i treni viaggiatori, l’utilizzazione di un binario con bordo del marciapiede nelle stazioni di partenza, intermedie e di arrivo dei treni nel rispetto delle esigenze del sistema di trasporto, nonché l’accesso dei passeggeri agli impianti di tali stazioni destinati al pubblico;
    5. nel traffico merci, l’utilizzazione dei binari da parte di treni con composizione invariata tra il punto di partenza e il punto d’arrivo convenuti.
  2. Il prezzo per le prestazioni di base è completato da un sistema di bonus/malus quale incentivo per ridurre al minimo le perturbazioni e migliorare le prestazioni della rete ferroviaria. Questo sistema può prevedere pene convenzionali per atti che perturbano l’esercizio sulla rete, indennizzi per le imprese vittime di tali perturbazioni e un bonus in caso di prestazioni superiori al livello previsto. L’UFT regola i dettagli in una direttiva.

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