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Art. 20a

742.122OARFFederal Council Ordinance1 gen 1999Fonte originale
  1. L’UFT stabilisce il prezzo dell’energia elettrica in base ai dati forniti dai gestori dell’infrastruttura in modo che, complessivamente, non ne risultino costi non coperti. Tiene conto dei risultati degli anni precedenti.1
  2. Nelle ore di punta il prezzo dell’energia elettrica è aumentato del 20 per cento, mentre dalle 22.00 alle 6.00 è ridotto del 40 per cento.
  3. Le imprese di trasporto ferroviario misurano il consumo di energia elettrica con appositi dispositivi installati sui veicoli. Per questi dispositivi devono disporre di un certificato di conformità rilasciato sulla base di una valutazione della conformità effettuata da un organismo notificato. Nel caso in cui i valori del consumo di energia elettrica non siano disponibili, siano lacunosi o siano forniti in ritardo, il gestore dell’infrastruttura può stabilire valori sostitutivi e computare il consumo di energia elettrica sulla base di questi ultimi senza supplemento. I valori sostitutivi si calcolano in base ai trasporti effettuati in precedenza su tratte e con veicoli comparabili.2
  4. Se lungo le tratte interoperabili di cui all’articolo 15a capoverso 1 lettera a dell’ordinanza del 23 novembre 19833sulle ferrovie e lungo la tratta non interoperabile a scartamento normale Emmenbrücke-Hübeli (bif.) – Beinwil am See – Lenzburg le imprese di trasporto ferroviario rinunciano a misurare il consumo di energia elettrica, dal 1° gennaio 2020 il gestore dell’infrastruttura applica un supplemento del 25 per cento sul valore di riferimento forfettario stabilito per la categoria di treno corrispondente. L’UFT stabilisce i valori di riferimento forfettari in base alle mediane misurate per ogni categoria di treno.4
  5. Per le corse con veicoli motore d’epoca non è applicato alcun supplemento.5

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 5 set. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3277).

  2. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 20 dic. 2024, in vigore dal 1° feb. 2025 (RU 2025 46).

  3. RS 742.141.1

  4. Introdotto dalla cifra I dell’O del 5 set. 2018 (RU 2018 3277). Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 20 dic. 2024, in vigore dal 1° feb. 2025 (RU 2025 46).

  5. Introdotto dalla cifra I dell’O del 20 dic. 2024, in vigore dal 1° feb. 2025 (RU 2025 46)

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