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Art. 20

742.122OARFFederal Council Ordinance1 gen 1999Fonte originale
  1. Nel traffico viaggiatori non concessionario, il contributo di copertura è fissato a 0,0027 franchi per chilometro dell’offerta, fatta eccezione per le corse a vuoto. 1bis. Nel traffico viaggiatori concessionario, per il calcolo del contributo di copertura sono determinanti i proventi ottenuti dalla vendita dei titoli di trasporto, dalle prenotazioni, dai supplementi e dal trasporto di bagagli.1
  2. Nel traffico viaggiatori concessionario, il contributo di copertura è fissato dall’autorità di concessione nel modo seguente:
    1. per il traffico commissionato, ogni volta 18 mesi prima dell’inizio dell’anno d’orario, dopo aver consultato i gestori dell’infrastruttura, gli utenti della rete e i committenti interessati;
    2. per gli altri tipi di traffico, all’atto del rilascio della concessione in base alla domanda e alla proposta dei gestori dell’infrastruttura interessati; se la concessione è rilasciata per più di cinque anni, occorre prevedere un riesame periodico e una rideterminazione del contributo di copertura.
  3. Il gestore dell’infrastruttura pubblica i contributi di copertura nel traffico viaggiatori concessionario.2
  4. Fatto salvo il capoverso 5, nel traffico merci non si riscuote alcun contributo di copertura.3
  5. Se il contributo di copertura è fissato nell’ambito di una vendita all’asta di cui all’articolo 12c capoverso 2 lettera c, è dovuto l’importo così stabilito.4
  6. I capoversi 1bis–3 e 5 si applicano per analogia ai trasporti con autorizzazione federale.5

Footnotes

  1. Introdotto dalla cifra I dell’O del 31 ago. 2011 (RU 2011 4331). Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 5 set. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3277).

  2. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 13 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2019 4225).

  3. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 31 ago. 2011, in vigore dal 1° ott. 2011 (RU 2011 4331).

  4. Introdotto dalla cifra I dell’O del 31 ago. 2011 (RU 2011 4331). Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 5 set. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3277).

  5. Introdotto dalla cifra I dell’O del 29 mag. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1651).

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