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Art. 19a

742.122OARFFederal Council Ordinance1 gen 1999Fonte originale
  1. Il fattore di prezzo per traccia stabilito in funzione della domanda raddoppia il prezzo di base per treno-chilometro su tratte a scartamento normale molto sollecitate da lunedì a venerdì dalle 6.00 alle 9.00 e dalle 16.00 alle 19.00 (ore di punta). È considerata molto sollecitata una tratta sulla quale, nelle ore di punta, circolano almeno sei treni ogni ora e per chilometro del binario principale. L’UFT pubblica un elenco di queste tratte.
  2. Il fattore di prezzo per traccia stabilito in funzione della qualità moltiplica il prezzo di base per:
    1. 1,25 per le tracce del traffico viaggiatori concessionario a lunga distanza (categoria A);
    2. 1 1 per le tracce del rimanente traffico viaggiatori concessionario o del traffico viaggiatori transfrontaliero in virtù di un accordo internazionale (categoria B);
    3. 2 0,4 per le tracce del traffico viaggiatori non concessionario, le corse a vuoto del traffico viaggiatori e le tracce del traffico merci (categoria C);
    4. 3 0,3 per le tracce (categoria D):4
    1. di treni di locomotive, 2. su cui, a pari velocità massima, il tempo di viaggio totale ha una durata più lunga di almeno 15 minuti rispetto alla traccia più rapida, 3. di treni trattori e di treni merci locali nel traffico a carri singoli.
  3. .5
  4. Il supplemento per le fermate stabilito in funzione della domanda ammonta a 2 franchi per fermata sulle tratte con traffico misto composto da traffico regionale e almeno dodici treni del traffico viaggiatori a lunga distanza o del traffico merci interregionale al giorno. L’UFT pubblica un elenco di queste tratte.
  5. I supplementi e gli sconti relativi all’impatto ambientale stabiliti in funzione della qualità dei veicoli comprendono:
    1. un supplemento di 0,3 centesimi per tonnellata-chilometro lorda (tkmL) per i treni a trazione termica circolanti su tratte elettrificate, fatta eccezione per le corse di prova, le corse con veicoli d’epoca e i treni di servizio dei gestori dell’infrastruttura;
    2. 6 per i trasporti di merci pericolose, un supplemento di:
    1. 2 centesimi per asse-chilometro per i veicoli non a carrelli, 2. 4 centesimi per carrello-chilometro per i veicoli a carrelli; c.7 uno sconto per veicoli poco rumorosi (buono insonorizzazione).
  6. L’UFT può semplificare o stabilire forfettariamente i fattori di prezzo, i supplementi e gli sconti applicabili alle corse su tratte a scartamento ridotto, su tratte in prossimità del confine o con veicoli storici.8

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 20 dic. 2024, in vigore dal 1° feb. 2025 (RU 2025 46).

  2. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 13 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2019 4225).

  3. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 24 giu. 2015, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2015 2475).

  4. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 13 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2019 4225).

  5. Abrogato dalla cifra I dell’O del 13 nov. 2019, con effetto dal 1° gen. 2021 (RU 2019 4225).

  6. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 29 mag. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1651).

  7. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 24 giu. 2015, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2015 2475).

  8. Introdotto dalla cifra I dell’O del 24 giu. 2015 (RU 2015 2475). Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 20 dic. 2024, in vigore dal 1° feb. 2025 (RU 2025 46).

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