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Art. 19b

742.122OARFFederal Council Ordinance1 gen 1999Fonte originale
  1. Per le corse effettuate con veicoli adibiti al trasporto di merci e dotati di freni a disco o a tamburo o di ceppi frenanti in materiale sintetico l’impresa di trasporto ferroviario ha diritto a un buono insonorizzazione di:1
    1. 1 centesimo per asse-chilometro per i veicoli con ruote di diametro inferiore a 50 centimetri;
    2. 2 1.6 centesimi per asse-chilometro per i veicoli dotati di ceppi frenanti in materiale sintetico o di freni a tamburo e di ruote con diametro uguale o superiore a 50 centimetri;
    3. 3 centesimi per asse-chilometro per i veicoli dotati di freni a disco e di ruote con diametro uguale o superiore a 50 centimetri.
  2. Esclusi i veicoli speciali con bassa prestazione chilometrica e i veicoli storici, il buono insonorizzazione non è concesso per treni con almeno un carro merci dotato di ceppi frenanti in ghisa.3
  3. L’UFT stabilisce caso per caso la categoria dei veicoli dotati di sistemi di frenaggio combinati o diversi da quelli summenzionati. A questo scopo tiene conto del valore attestato nell’omologazione e dei valori di esercizio.
  4. L’UFT mette a disposizione una banca dati dei veicoli per i quali è possibile far valere un buono insonorizzazione. Designa l’organismo che gestisce tale banca dati.4 3bis. .5
  5. L’impresa di trasporto ferroviario notifica all’organismo designato tutti i veicoli per i quali fa valere un buono insonorizzazione indicando:
    1. numero di veicolo a dodici cifre;
    2. nome del detentore del veicolo;
    3. sistema di frenaggio e diametro delle ruote.6
  6. Il buono insonorizzazione è versato dal gestore dell’infrastruttura.

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 13 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2019 4225).

  2. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 13 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2019 4225).

  3. Introdotto dalla cifra I dell’O del 13 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2019 4225).

  4. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 13 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2019 4225).

  5. Introdotto dalla cifra I dell’O del 13 ago. 2014 (RU 2014 2603). Abrogato dalla cifra I dell’O del 13 nov. 2019, con effetto dal 1° gen. 2021 (RU 2019 4225).

  6. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 13 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2019 4225).

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