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Art. 19

742.122OARFFederal Council Ordinance1 gen 1999Fonte originale
  1. Il prezzo di base per tutti i tipi di trasporto copre i costi marginali standard, tenuto conto dei diversi costi infrastrutturali che concernono la rete, della domanda e dell’impatto ambientale dei veicoli.
  2. L’UFT stabilisce il prezzo di base per ogni categoria di tratta in base ai dati forniti dai gestori dell’infrastruttura e lo suddivide in base al principio di causalità dei costi secondo:
    1. i treni-chilometri (prezzo di base per traccia);
    2. il treno, in funzione dell’usura causata dai veicoli del treno (prezzo di base in funzione dell’usura).
  3. Il prezzo di base per traccia viene differenziato mediante l’applicazione dei seguenti fattori di prezzo, supplementi e sconti:
    1. un fattore di prezzo per traccia stabilito in funzione della domanda;
    2. un fattore di prezzo per traccia stabilito in funzione della qualità;
    3. un supplemento per le fermate stabilito in funzione della domanda;
    4. supplementi e sconti relativi all’impatto ambientale stabiliti in funzione della qualità dei veicoli;
    5. 1 .
    6. uno sconto per trazioni che permettono di ottenere un miglior grado di utilizzo della capacità di una tratta;
    7. 2 uno sconto di 10 centesimi per asse a partire dal quinto asse motore per tracce di treni merci transalpini sulle seguenti tratte:
    1. Brig–Iselle, 2. Altdorf–Bellinzona.
  4. L’UFT stabilisce le trazioni e gli sconti di cui al capoverso 3 lettera f.
  5. Può incaricare terzi di esaminare il calcolo dell’usura causata dai veicoli.

Footnotes

  1. Abrogata dalla cifra I dell’O del 20 dic. 2024, con effetto dal 1° feb. 2025 (RU 2025 46).

  2. Introdotta dalla cifra I dell’O del 4 dic. 2015, in vigore dal 1° gen. 2017 al 31 dic. 2021 (RU 2016 157).

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