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Art. 15a

742.122OARFFederal Council Ordinance1 gen 1999Fonte originale
  1. Il gestore dell’infrastruttura può esigere da un’impresa di trasporto ferroviario una garanzia finanziaria per il prezzo della traccia, al fine di tutelarsi contro mancati pagamenti. La garanzia deve essere proporzionata e non discriminatoria.
  2. Il gestore dell’infrastruttura disciplina i dettagli nelle condizioni fondamentali dell’accesso alla rete di cui all’articolo 10 capoverso 1 lettera d.

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