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Art. 16

742.122OARFFederal Council Ordinance1 gen 1999Fonte originale

Se la convenzione non prevede altrimenti, valgono le seguenti disposizioni:

  1. la convenzione è trasferita senza altre formalità a un eventuale successore di diritto;
  2. le deroghe temporali e territoriali alla traccia definita sono ammesse soltanto in caso di forza maggiore.

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