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Art. 15

742.122OARFFederal Council Ordinance1 gen 1999Fonte originale
  1. La convenzione sull’accesso alla rete (art. 9c cpv. 2 Lferr) deve essere stipulata tra il gestore dell’infrastruttura e l’impresa di trasporto ferroviario.
  2. Dev’essere stipulata in forma scritta in una lingua ufficiale svizzera o in inglese.
  3. Il gestore dell’infrastruttura deve pubblicare un modello o un rimando al modello di convenzione sull’accesso alla rete utilizzato come base.

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