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Art. 14a

742.122OARFFederal Council Ordinance1 gen 1999Fonte originale

L’UFT può autorizzare progetti pilota temporanei, che derogano alle disposizioni delle sezioni 3a e 4, se utili all’armonizzazione a livello europeo e al collaudo di nuovi modelli di utilizzazione delle capacità, di definizione degli orari o di attribuzione delle tracce. L’UFT consulta previamente il Servizio svizzero di assegnazione delle tracce e gli ambienti interessati.

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