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Art. 20

741.621SDRFederal Council Ordinance1 gen 2003Fonte originale

È punito con la multa chiunque:

  1. carica, scarica, imballa o manipola merci pericolose, senza aver osservato gli obblighi necessari. La stessa pena è applicabile al responsabile di queste operazioni che non si sia accertato dell’adempimento di tali obblighi;
  2. preposto al carico e allo scarico di un veicolo, omette di adottare le misure di sicurezza adeguate quando lo spargimento di una sostanza può causare danni all’ambiente.

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