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Art. 19

741.621SDRFederal Council Ordinance1 gen 2003Fonte originale

È punito con la multa1chiunque:

  1. affida al trasporto o trasporta una merce pericolosa che l’ordinanza non permette di trasportare;
  2. affida al trasporto merci pericolose senza accertarsi che il trasporto venga eseguito secondo le condizioni fissate nella presente ordinanza;
  3. disattende o adempie in modo insufficiente gli obblighi di sicurezza e di documentazione nonché gli altri obblighi richiesti;
  4. fa trasportare merci pericolose senza informare il vettore o il conducente circa il loro stato e la loro natura.

Footnotes

  1. Nuova espr. giusta la cifra I dell’O del 28 mar. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 2189). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

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