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Art. 21

741.621SDRFederal Council Ordinance1 gen 2003Fonte originale

È punito con la multa chiunque:

  1. trasporta o fa trasportare merci pericolose con un veicolo o con una cisterna non rispondenti alle esigenze particolari concernenti la costruzione e l’equipaggiamento, o utilizza mezzi di trasporto non controllati secondo le norme;
  2. disattende o adempie in modo insufficiente gli obblighi di sicurezza, di notifica e di documentazione nonché gli altri obblighi;
  3. alla guida di un veicolo sul quale si trovano merci pericolose, viola le norme della circolazione prescritte nella presente ordinanza, contravviene al divieto di consumare bevande alcoliche, di fumare o di prendere passeggeri a bordo o disattende le prescrizioni relative all’obbligo di prendere conoscenza e di recare con sé tutti i documenti necessari nonché le altre prescrizioni relative all’equipaggio e alla sorveglianza dei veicoli;
  4. disattende le prescrizioni relative al contrassegno e all’identificazione dei veicoli che trasportano o hanno trasportato merce pericolosa.

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