Torna alla legge

Art. 29

741.522OMaeCFederal Council Ordinance1 gen 2008Fonte originale
  1. È punito con una multa chiunque:
    1. 1 violi le disposizioni concernenti la durata del lavoro e la durata delle lezioni pratiche;
    2. non tenga i mezzi di controllo prescritti o ostacola i controlli;
    3. non osservi gli obblighi di notifica concernenti l’inizio e la fine dell’attività professionale;
    4. impieghi veicoli per la scuola guida non equipaggiati come prescritto;
    5. impartisca lezioni di guida o segua praticanti in formazione nonostante la revoca dell’abilitazione a maestro conducente;
    6. impartisca lezioni pratiche di guida o segua praticanti in formazione nonostante la revoca della licenza di condurre.
  2. È punito con una multa il detentore di una scuola guida con personale dipendente che induce un maestro conducente a commettere un atto punibile ai sensi del capoverso 1 o che non l’abbia impedito nei limiti delle sue possibilità.

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 29 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4705).

0 commentaries

No commentaries are available for this article yet.