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Art. 24

741.522OMaeCFederal Council Ordinance1 gen 2008Fonte originale
  1. I Cantoni sorvegliano, con ispezioni periodiche, le lezioni teoriche e pratiche dei maestri conducenti che si sono annunciati presso di essi come pure le loro installazioni.
  2. I Cantoni controllano l’adempimento dell’obbligo di seguire corsi di perfezionamento professionale da parte dei maestri conducenti annunciati, gli organizzatori dei corsi e il loro regolare svolgimento.
  3. I Cantoni presso cui i maestri conducenti sono annunciati trasmettono eventualmente una notifica anche ai loro rispettivi Cantoni di residenza.
  4. I Cantoni possono delegare a terzi le attività di cui ai capoversi 1 e 2 e all’articolo 25, in particolare all’organizzazione del mondo del lavoro responsabile degli attestati professionali federali di «maestro conducente», «maestro conducente per motoveicoli» e «maestro conducente per autocarri».1

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 29 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4705).

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