Torna alla legge

Art. 16

741.522OMaeCFederal Council Ordinance1 gen 2008Fonte originale
  1. I proprietari di aziende di scuola guida devono:
    1. comunicare all’autorità di vigilanza tutte le informazioni necessarie all’applicazione della presente ordinanza e permetterle di accedere all’azienda e di procedere agli accertamenti necessari;
    2. conservare per due anni, presso la sede dell’azienda, le cartelle concernenti la formazione, i fogli settimanali ed eventualmente i controlli della durata complessiva del lavoro.
  2. I proprietari di aziende di scuola guida che impiegano maestri conducenti devono inoltre:
    1. accertarsi che i maestri conducenti osservino le disposizioni sulla durata del lavoro e delle lezioni pratiche, tengano correttamente i mezzi di controllo e glieli consegnino per tempo;
    2. tenere un controllo della durata complessiva del lavoro;
    3. mettere a disposizione dei maestri conducenti le cartelle concernenti la formazione e i fogli settimanali.
  3. Le succursali che impiegano maestri conducenti in maniera autonoma conservano questi documenti conformemente al capoverso 1 lettera b presso la propria sede. Su richiesta, i documenti devono essere messi a disposizione dell’autorità cantonale presso la sede della scuola guida o della succursale.

0 commentaries

No commentaries are available for this article yet.

Continua la tua ricerca in ChatGPT o Claude

Collega Omnilex per cercare nel corpus legale dal tuo assistente IA.