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Art. 12

741.522OMaeCFederal Council Ordinance1 gen 2008Fonte originale
  1. L’impiego di simulatori di guida necessita del permesso dell’USTRA. Ogni sistema è autorizzato singolarmente.
  2. Tale permesso è rilasciato se il sistema è adattato al diritto svizzero in materia di circolazione stradale e se è adatto all’insegnamento delle materie dei corsi di formazione nonché al conseguimento degli obiettivi prefissati.

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