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Art. 10

741.522OMaeCFederal Council Ordinance1 gen 2008Fonte originale
  1. I veicoli utilizzati dai maestri conducenti nelle lezioni pratiche di guida devono essere conformi alle prescrizioni concernenti i veicoli per gli esami (allegato 12 numero V OAC1).
  2. Nei veicoli per la scuola guida della categoria B devono essere messe a disposizione del maestro conducente le stesse installazioni con comando a pedale dell’allievo conducente, nei veicoli per la scuola guida delle categorie C e D nonché delle sottocategorie C1 e D1 un doppio pedale del freno e della frizione. Fanno eccezione i veicoli di riserva.
  3. Il capoverso 2 non si applica alle lezioni di guida su veicoli adattati alle disabilità fisiche degli allievi conducenti portatori di handicap fisici e ammessi alla circolazione dall’autorità d’ammissione. È sufficiente che il veicolo sia dotato di un freno di stazionamento ad azione progressiva facilmente raggiungibile dal maestro conducente.
  4. I veicoli per la scuola guida devono essere muniti di specchi retrovisori supplementari per offrire al maestro conducente una visuale simile a quella dell’allievo conducente. Fanno eccezione gli specchi d’accostamento e quelli anteriori.
  5. Sui veicoli per la scuola guida i tachimetri e i principali indicatori necessari all’esercizio devono essere visibili dal posto del passeggero.

Footnotes

  1. RS 741.51

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