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Art. 72a

741.51OACFederal Council Ordinance1 gen 1977Fonte originale
  1. Per un veicolo importato o costruito in Svizzera della categoria M1 o N1, l’importatore o il costruttore deve comunicare elettronicamente all’USTRA i dati prima della prima messa in circolazione. L’USTRA stabilisce i dati di importazione e costruzione.
  2. L’USTRA può estendere ad altri generi di veicoli l’obbligo di comunicazione di cui al capoverso 1.

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