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Art. 72b

741.51OACFederal Council Ordinance1 gen 1977Fonte originale
  1. Se è effettuata una comunicazione elettronica secondo l’articolo 72a, l’USTRA ottiene, da una banca dati centrale europea o dall’autorità estera competente, un certificato di conformità UE in formato elettronico secondo l’articolo 37 del regolamento (UE) 2018/8581, sulla base del quale e dei dati comunicatigli predispone nel sistema d’informazione sull’ammissione alla circolazione un set di dati elettronico del singolo veicolo.
  2. Se il certificato di conformità europeo non può essere ottenuto in formato elettronico, l’importatore del veicolo deve fornire tale certificato all’USTRA in formato cartaceo secondo l’articolo 36 del regolamento (UE) 2018/858.
  3. L’USTRA informa l’importatore o il costruttore una volta predisposto il set di dati elettronico del singolo veicolo.

Footnotes

  1. Regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo all’omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche indipendenti destinati a tali veicoli, che modifica i regolamenti (CE) n. 715/2007 e (CE) n. 595/2009 e abroga la direttiva 2007/46/CE, GU L 151 del 14.6.2018, pag. 1, modificato da ultimo dal regolamento delegato (UE) 2024/1610, GU L, 2024/1610, 6.6.2024.

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