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Art. 64d

741.51OACFederal Council Ordinance1 gen 1977Fonte originale
  1. Per ottenere l’attestato di competenza il candidato deve:
    1. dimostrare nel corso di un esame scritto di essere in grado di impartire l’insegnamento teorico e pratico a gruppi di persone variamente composti; e
    2. 1 tenere, a titolo di prova, un corso che copra tutti i temi della formazione complementare.
  2. Il risultato dell’esame deve essere comunicato al candidato per scritto indicando la nota complessiva. In caso di insuccesso, occorre indicare i rimedi giuridici. Il risultato dell’esame deve essere comunicato al Cantone di domicilio del candidato.
  3. Il candidato che non ha superato l’esame di animatore può ripetere in un successivo esame le materie nelle quali non ha ottenuto la sufficienza. Se fallisce anche il secondo tentativo, il candidato deve superare una seconda volta il modulo principale prima di essere ammesso a un terzo e ultimo esame.2

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 14 dic. 2018, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 191).

  2. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 28 set. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5013).

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