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Art. 64c

741.51OACFederal Council Ordinance1 gen 1977Fonte originale
  1. A seguito della formazione, il candidato deve essere in grado di:1
    1. conoscere la materia d’insegnamento e di esame della teoria di base, del corso sulla teoria della circolazione, della formazione pratica di base degli allievi motociclisti e dell’esame pratico di conducente;
    2. 2 insegnare secondo un metodo appropriato i contenuti della formazione complementare di cui all’articolo 27b capoversi 1 e 2;
    3. riconoscere e valutare i diversi caratteri dei partecipanti al corso e le varie dinamiche di gruppo e applicare conseguentemente il metodo d’insegnamento più adatto;
    4. conoscere le principali cause d’incidenti della circolazione considerando in particolare che i nuovi conducenti ne sono spesso all’origine;
    5. conoscere le fasi di sviluppo dei giovani adulti e le loro incidenze sul comportamento nella circolazione stradale;
    6. influenzare l’atteggiamento interiore dei partecipanti e motivarli ad adottare una guida senza pericoli, rispettosa dell’ambiente e degli altri utenti.
  2. Le conoscenze anteriori sono computate dopo aver consultato il centro di formazione. L’articolo 27g si applica alle competenze.

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 14 dic. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU 2019 191).

  2. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 14 dic. 2018, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 191).

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