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Art. 64e

741.51OACFederal Council Ordinance1 gen 1977Fonte originale
  1. L’autorizzazione è limitata a tre anni. La sua durata di validità è prorogata ogni volta di tre anni se il titolare prova che durante i tre anni:
    1. ha impartito per almeno 30 giorni corsi di formazione complementare ai titolari di una licenza di condurre in prova; e
    2. ha frequentato due giornate intere di corsi di perfezionamento per animatori.
  2. I Cantoni fissano, d’intesa con l’USTRA, le esigenze concernenti gli organizzatori e il contenuto dei corsi di perfezionamento per animatori.
  3. Gli organizzatori dei corsi di formazione complementare attestano per scritto agli animatori i corsi impartiti da questi ultimi e gli organizzatori dei corsi di perfezionamento i corsi di una giornata intera frequentati dagli animatori stessi.

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