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Art. 64b

741.51OACFederal Council Ordinance1 gen 1977Fonte originale
  1. Per ottenere l’autorizzazione è necessario frequentare una formazione di animatore presso un centro di formazione riconosciuto dall’USTRA e aver ottenuto un attestato di competenza secondo l’articolo 64d .
  2. Chi intende essere ammesso alla formazione deve presentare all’autorità competente del Cantone di domicilio una domanda corredata del curriculum vitae, di indicazioni concernenti la formazione anteriore e dei certificati professionali.
  3. È ammesso alla formazione chi:
    1. ha compiuto 25 anni;
    2. prova di aver superato un esame di maestro conducente, esperto della circolazione, istruttore della circolazione o un’altra formazione equivalente;
    3. dimostra di avere un’esperienza professionale di tre anni in uno dei settori d’attività di cui alla lettera b;
    4. ha avuto una condotta tale da garantire l’esercizio irreprensibile della professione;
    5. ha superato un test d’ammissione che attesta la sua idoneità sociopedagogica.

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