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Art. 151

741.51OACFederal Council Ordinance1 gen 1977Fonte originale
  1. Le licenze per allievo conducente e le licenze di condurre conformi all’allegato 10 possono già essere rilasciate a partire dall’entrata in vigore della presente ordinanza; a partire dal 1° luglio 1977, il loro rilascio è obbligatorio. Le licenze rilasciate secondo le vecchie prescrizioni danno diritto a condurre veicoli come finora; esse dovranno essere sostituite con licenze conformi all’allegato 10 quando l’autorità lo ordina ai detentori; i Cantoni vigileranno a che tutte le licenze rilasciate secondo il diritto anteriore siano sostituite entro il 31 dicembre 1995.1Rilasciando nuove licenze ai vecchi conducenti, si devono osservare le norme seguenti:
    1. i titolari di una licenza per allievo conducente, rilasciata secondo le vecchie prescrizioni, sostengono l’esame di conducente secondo le norme in vigore fino ad ora; ai candidati che hanno superato l’esame è rilasciata una licenza di condurre conforme all’allegato 10 per le corrispondenti nuove categorie di veicoli;
    2. le vecchie licenze di condurre devono essere sostituite con nuove licenze che menzionano le categorie di veicoli e i permessi corrispondenti alle iscrizioni della vecchia licenza;
    3. i titolari di vecchie licenze di condurre beneficiano dei diritti stabiliti dalla presente ordinanza;
    4. la categoria di licenza di condurre prescritta dalla presente ordinanza è rilasciata senza esami di conducente alle persone che conducevano fino ad ora macchine semoventi la cui velocità massima è superiore a 40 km/h; questa licenza è limitata alle macchine semoventi;
    5. la licenza di condurre, necessaria secondo la presente ordinanza, è rilasciata senza esami ai conducenti di veicoli a motore agricoli e forestali, attualmente sprovvisti di licenza di condurre di una qualsiasi categoria, alla condizione che ne facciano domanda entro cinque anni dall’entrata in vigore della presente ordinanza; trascorso questo termine, la licenza di condurre è rilasciata soltanto dopo un esame teorico semplificato.
  2. I conducenti di ciclomotori che compiono i 14 anni dopo il 30 giugno 1977 e che non sono titolari di una licenza di condurre di una categoria qualsiasi devono essere in possesso della licenza di condurre per ciclomotori. Coloro che compiono i 14 anni avanti il 1° luglio 1977 e che non posseggono una licenza di condurre di una categoria qualsiasi devono procurarsi, entro il 1° gennaio 1980, la licenza di condurre per ciclomotori che fino a quella data sarà loro rilasciata senza esame. Trascorso detto termine, la licenza di condurre per ciclomotori è rilasciata conformemente alle disposizioni della presente ordinanza.
  3. Restano valevoli i permessi rilasciati secondo l’attuale diritto a maestri conducenti di scuole di guida o a maestri conducenti della Confederazione per esercitare la loro attività senza una licenza per maestro conducente.
  4. Le targhe munite di un segno speciale, previsto nell’articolo 82 capoverso 2 lettere b e c, sono rilasciate a partire dal 1° luglio 1977. Le targhe attuali per veicoli da noleggio, le targhe professionali e le targhe di prova, devono essere sostituite con targhe munite di un segno speciale entro il termine di tre anni a partire dall’entrata in vigore della presente ordinanza.
  5. Le targhe di formati anteriori devono essere sostituite quando l’autorità competente lo ordini ai detentori.2
  6. I ciclomotori importati o costruiti in Svizzera dopo il 1° gennaio 1978 devono essere muniti di una licenza di circolazione e di targhe conformi alla presente ordinanza.3I ciclomotori importati prima di tale data sono ammessi secondo le norme del diritto precedente (etichetta, contrassegno trasferibile dell’assicurazione) fino al 31 dicembre 1983, a condizione che il detentore presenti la licenza rilasciata secondo il precedente diritto o il ciclomotore munito dell’etichetta; a partire dal 1° gennaio 1984, anche questi ciclomotori saranno immatricolati sulla base un esame successivo conforme alla presente ordinanza. I Cantoni possono applicare la presente ordinanza già avanti il 1° gennaio 1984 ai ciclomotori ammessi secondo il precedente diritto e contestati in occasione di esami. Se un ciclomotore è stato ammesso secondo le norme del diritto precedente in virtù di un certificato di controllo, quest’ultimo dev’essere sempre portato seco.4
  7. Se ragioni impellenti lo esigono, il DATEC può prorogare i termini fissati dalle presenti disposizioni transitorie e se necessario emanare norme transitorie per altri casi.
  8. Se norme in vigore fino ad ora rimangono applicabili in virtù delle disposizioni transitorie, restano applicabili anche i provvedimenti e le pene in vigore sinora.

Footnotes

  1. Nuovo testo del per. 2 giusta la cifra III cpv. 3 dell’O del 15 apr. 1987, in vigore dal 1° mag. 1987 (RU 1987 628).

  2. Nuovo testo giusta la cifra III cpv. 3 dell’O del 15 apr. 1987, in vigore dal 1° mag. 1987 (RU 1987 628).

  3. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 17 ott. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980 (RU 1979 1753).

  4. Per. introdotto dalla cifra I dell’O del 17 ott. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980 (RU 1979 1753).

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