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Art. 151a

741.51OACFederal Council Ordinance1 gen 1977Fonte originale
  1. I titolari di una licenza di condurre, rilasciata secondo il diritto in vigore finora, beneficiano dei diritti introdotti dalla presente modificazione dell’ordinanza, anche senza iscrizione nella licenza.
  2. I conducenti titolari soltanto della licenza di condurre F possono chiedere all’autorità d’inserirvi un’iscrizione che li autorizzi a condurre veicoli la cui velocità massima non superi i 45 km/h.
  3. Le prescrizioni attuali possono continuare ad essere applicate per i veicoli a motore immatricolati prima del 1° ottobre 1995 che, giusta il nuovo diritto, sono qualificati come quadricicli leggeri a motore, quadricicli a motore o tricicli a motore.

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