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Art. 150

741.51OACFederal Council Ordinance1 gen 1977Fonte originale
  1. Le autorità cantonali hanno libertà di scegliere la forma da dare ai moduli contenuti negli allegati 2 a 4.1
  2. L’USTRA disciplina le esigenze relative a forma cartacea o elettronica, contenuto, aspetto e, se del caso, materiale e stampa per:2
    1. licenze per allievo conducente;
    2. 3 licenze di condurre;
    3. licenze di circolazione, incluse licenze di circolazione per ciclomotori;
    4. 4 abilitazioni a maestro conducente;
    5. 5 permessi per formare apprendisti che seguono la formazione professionale di base di «autista di veicoli pesanti AFC»;
    6. permessi speciali.6
  3. Le iscrizioni nelle licenze e nei permessi possono essere fatte solo da autorità o da persone autorizzate per iscritto. Le iscrizioni successive che hanno per effetto di giustificare, modificare o sopprimere diritti o obblighi, non fondate su una decisione firmata e notificata separatamente al titolare, devono essere munite del bollo dell’autorità competente e della firma.
  4. Un duplicato della licenza di circolazione che l’autorità può contrassegnare come tale può essere rilasciato soltanto se la perdita dell’originale è stata confermata per scritto. Il titolare deve restituire il duplicato all’autorità entro 14 giorni dopo il ritrovamento dell’originale.7
  5. L’USTRA può:8
    1. 9 .
    2. 10 pubblicare una guida ufficiale per i medici relativa all’esecuzione degli esami medici di idoneità alla guida;
    3. 11 raccomandare metodi uniformi per eseguire gli esami di cui agli articoli 9, 11b capoverso 1 e 27;
    4. fissare le esigenze che i conducenti di veicoli a motore devono soddisfare in materia di psicologia del traffico;
    5. 12 modificare i termini fissati per il riconoscimento delle targhe e delle licenze straniere nonché rinunciare alla corsa di controllo giusta l’articolo 44 capoverso 1 e all’esame teorico giusta l’articolo 44 capoverso 2 nei confronti di conducenti di Stati che, in materia di formazione ed esame, pongono esigenze analoghe a quelle che vigono in Svizzera;
    6. 13 .
  6. L’USTRA può emanare istruzioni per l’esecuzione della presente ordinanza, disciplinare i dettagli in ordinanze e, in particolare per evitare casi di rigore, autorizzare deroghe generali e astratte a singole disposizioni. Esso prende decisioni d’ordine generale, di regola dopo aver consultato i Cantoni e specialisti della materia.14 6bis. I Cantoni possono autorizzare deroghe individuali e concrete a singole disposizioni per evitare casi di rigore.15
  7. L’USTRA riconosce come corsi per condurre trattori ai sensi dell’articolo 4 capoverso 3 i corsi di perfezionamento durante i quali ai partecipanti sono insegnate la comprensione di base della dinamica di guida necessaria per circolare nel traffico e la padronanza del veicolo. L’USTRA disciplina l’impostazione, il contenuto e lo svolgimento dei corsi di guida di trattori.16
  8. In casi motivati, e in deroga alle disposizioni dell’articolo 115 capoverso 1 lettera d, l’UDSC può autorizzare trasporti interni con veicoli esteri, sempre che sia garantita la riscossione della tassa dovuta.17

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 28 mar. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 2183).

  2. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 10 mag. 2023, in vigore dal 15 lug. 2023 (RU 2023 255).

  3. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 3 lug. 2002, in vigore dal 1° apr. 2003 (RU 2002 3259).

  4. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 28 set. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5013).

  5. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 10 mag. 2023, in vigore dal 15 lug. 2023 (RU 2023 255).

  6. Nuovo testo giusta il n. 3 dell’all. 1 dell’O del 2 set. 1998, in vigore dal 1° ott. 1998 (RU 1998 2352).

  7. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 3 lug. 2002, in vigore dal 1° apr. 2003 (RU 2002 3259).

  8. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 3 lug. 2002, in vigore dal 1° apr. 2003 (RU 2002 3259).

  9. Abrogata dalla cifra I dell’O del 1° lug. 2015, con effetto dal 1° lug. 2016 (RU 2015 2599).

  10. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 1° lug. 2015, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2015 2599).

  11. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 1° lug. 2015, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2015 2599).

  12. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 7 mar. 1994, in vigore dal 1° apr. 1994 (RU 1994 726).

  13. Abrogata dalla cifra I dell’O del 28 set. 2007, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5013).

  14. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 10 mag. 2023, in vigore dal 15 lug. 2023 (RU 2023 255).

  15. Introdotto dalla cifra I dell’O del 10 mag. 2023, in vigore dal 15 lug. 2023 (RU 2023 255).

  16. Introdotto dal n. 3 dell’all. 1 dell’O del 2 set. 1998 (RU 1998 2352). Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 10 mag. 2023, in vigore dal 15 lug. 2023 (RU 2023 255).

  17. Introdotto dall’art. 59 n. 3 dell’O del 6 mar. 2000 sul traffico pesante, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 1170).

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