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Art. 116

741.51OACFederal Council Ordinance1 gen 1977Fonte originale
  1. Il divieto di far uso della licenza di circolazione e delle targhe o il sequestro del veicolo sono ammessi se si tratta di veicoli stranieri che non offrono manifestamente tutte le garanzie di sicurezza e costituiscono un pericolo per il traffico.1
  2. Il divieto di far uso della licenza di circolazione straniera e delle targhe straniere è pure ammesso se la licenza o le targhe sono adoperate abusivamente. È riservato l’articolo 60 numero 4 secondo periodo OAV2.3
  3. La procedura è retta dall’articolo 108 della presente ordinanza e dall’articolo 221 capoversi 3 e 4 OETV4.5
  4. Le misure ordinate ai sensi del capoverso 1 devono essere annullate se il veicolo contestato offre nuovamente tutte le garanzie di sicurezza; altrimenti, è applicabile per analogia l’articolo 115 capoverso 6.
  5. Se la revoca della licenza di circolazione straniera e delle targhe straniere è stata decisa da autorità straniere, l’esecuzione deve essere ordinata dall’USTRA in quanto le decisioni di revoca non siano trasmesse direttamente ai Cantoni.

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 28 mar. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 2183).

  2. RS 741.31

  3. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 28 mar. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 2183).

  4. RS 741.41

  5. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 28 mar. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 2183).

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