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Art. 117

741.51OACFederal Council Ordinance1 gen 1977Fonte originale

I veicoli stranieri sono tassati dal Cantone di stanza a partire dal giorno in cui sono provvisti di una licenza di circolazione svizzera e di targhe svizzere oppure avrebbero dovuto esserne provvisti ai sensi di quest’ordinanza.

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