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Art. 115

741.51OACFederal Council Ordinance1 gen 1977Fonte originale
  1. I veicoli a motore e i rimorchi immatricolati all’estero devono essere muniti di una licenza di circolazione svizzera e di targhe svizzere se:
    1. hanno il loro luogo di stanza da più di un anno in Svizzera senza una interruzione superiore a tre mesi consecutivi;
    2. il detentore risiede in Svizzera da più di un anno senza un’interruzione superiore a tre mesi consecutivi e vi adopera il suo veicolo da più di un mese;
    3. il detentore che ha il suo domicilio legale in Svizzera risiede durante meno di 12 mesi consecutivi all’estero e fa uso del suo veicolo in Svizzera durante più di un mese;
    4. 1 servono a trasportare, contro rimunerazione, persone o merci tra due località svizzere (trasporti interni);
    5. se non adempiono le condizioni fissate dall’articolo 114 capoversi 1 e 2.
  2. Se la durata di validità di una immatricolazione straniera è scaduta all’estero, le autorità doganali possono autorizzare l’uso del veicolo in Svizzera durante un periodo massimo di 30 giorni consecutivi; scaduto questo termine, il veicolo deve essere immatricolato in Svizzera.
  3. .2
  4. I ciclomotori stranieri devono essere immatricolati come motoveicoli o motoleggere fintantoché non siano conformi in tutte le parti a un tipo di ciclomotore riconosciuto in Svizzera.3
  5. Prima di venir immatricolati in Svizzera, i veicoli stranieri devono essere sottoposti ad un esame ufficiale.
  6. L’autorità che rilascia la licenza di circolazione e le targhe svizzere deve ritirare le licenze e le targhe straniere. L’autorità cantonale annulla le licenze e distrugge o oblitera le targhe. Essa restituisce le licenze all’autorità d’immatricolazione annunciandole che il veicolo è stato immatricolato in Svizzera e che le targhe sono state distrutte o obliterate. Il detentore può esigere la restituzione delle targhe obliterate o la conferma scritta che sono state distrutte.4
  7. Il capoverso 6 non si applica quando veicoli esteri sono ammessi soltanto temporaneamente con una licenza e targhe svizzere o se è necessaria una doppia immatricolazione poiché:
    1. il detentore è domiciliato in Svizzera ma lavora all’estero;
    2. il veicolo estero è utilizzato anche per trasporti all’interno della Svizzera; o
    3. il luogo di stanza del veicolo si trova alternativamente e per una durata grossomodo equivalente in Svizzera e all’estero.5

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta l’art. 59 n. 3 dell’O del 6 mar. 2000 sul traffico pesante, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 1170).

  2. Abrogato dalla cifra I dell’O del 7 mar. 1994, con effetto dal 1° apr. 1994 (RU 1994 726).

  3. Nuovo testo giusta l’all. cifra II n. 10 dell’O del 19 giu. 1995 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali, in vigore dal 1° ott. 1995 (RU 1995 4425).

  4. Nuovo testo giusta l’all. cifra II n. 10 dell’O del 19 giu. 1995 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali, in vigore dal 1° ott. 1995 (RU 1995 4425).

  5. Introdotto dalla cifra I dell’O del 29 nov. 2006, in vigore dal 1° feb. 2007 (RU 2007 93).

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