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Art. 114

741.51OACFederal Council Ordinance1 gen 1977Fonte originale
  1. I veicoli a motore e i rimorchi immatricolati all’estero possono circolare in Svizzera se sono ammessi a circolare nel Paese d’immatricolazione e se sono provvisti:
    1. di una licenza nazionale di circolazione valevole o di un certificato internazionale per automobili valevole previsti nella Convenzione internazionale del 24 aprile 19261per la circolazione degli autoveicoli; e
    2. di targhe valevoli, menzionate nel documento di cui alla lettera a.
  2. I ciclomotori, le motoleggere, i motoveicoli con una cilindrata massima di 125 cm3, i veicoli a motore agricoli e forestali, i veicoli a motore di lavoro e i rimorchi che provengono dall’estero e per i quali il Paese di provenienza non esige né targhe né licenza di circolazione possono circolare in Svizzera senza targhe.2Al posto della licenza di circolazione è richiesto un documento contenente le informazioni essenziali in merito al veicolo e al detentore.
  3. La targa posteriore basta per i veicoli a motore provenienti da Stati che non rilasciano targhe anteriori.3
  4. I veicoli stranieri devono essere muniti del segno distintivo dello Stato d’immatricolazione.

Footnotes

  1. RS 0.741.11 . Vedi anche la Conv. dell’8 nov. 1968 sulla circolazione stradale (RS 0.741.10 ) e l’Acc. europeo del 1° mag. 1971 (RS 0.741.101 ).

  2. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 13 nov. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1991 2536).

  3. Nuovo testo giusta l’all. cifra II n. 10 dell’O del 19 giu. 1995 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali, in vigore dal 1° ott. 1995 (RU 1995 4425).

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