(art. 80 cpv. 3)
11 L’impianto elettrico deve soddisfare le esigenze fondamentali e le norme vigenti in materia di compatibilità elettromagnetica.
12 Devono essere rispettate le esigenze dei seguenti regolamenti determinanti per il genere di veicolo:
13 Agli equipaggiamenti che possono essere montati o usati su veicoli e che non sono disciplinati nella presente ordinanza si applica l’ordinanza del 25 novembre 20151sulla compatibilità elettromagnetica.
RS 734.5 ↩
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