(art. 82 cpv. 1 e 2, 86 cpv. 3, 116, 144 cpv. 3)
Gli avvisatori acustici obbligatori devono soddisfare il regolamento (UE) 2019/2144, il regolamento (UE) n. 168/2013 e il regolamento delegato (UE) n. 3/2014 o il regolamento UNECE n. 28.Gli avvisatori a due suoni alternati dei veicoli prioritari, gli avvisatori a tre suoni alternati come anche gli avvisatori acustici dei dispositivi
In occasione dell’immatricolazione dei veicoli nuovi e dei controlli seguenti, basta effettuare la misurazione nelle condizioni di misurazione e di funzionamento seguenti: 111 il dispositivo deve reagire rapidamente, 112 devono essere soddisfatte le esigenze menzionate al numero 1, 113 quando il dispositivo è montato i valori indicati nei numeri 2–6 per l’intensità sonora devono essere rispettati.
Per quanto concerne gli apparecchi misuratori, la valutazione del livello sonoro, il luogo di misurazione, i rumori disturbatori e l’influenza del vento, le esigenze richieste si fondano sull’allegato 6. Il microfono deve essere collocato 7 m davanti al veicolo, ad un’altezza dal suolo compresa tra 0,50 m e 1,50 m.
Per gli avvisatori elettrici, le misurazioni sono effettuate a motore fermo. Essi devono essere alimentati con una batteria completamente carica. Se si tratta di veicoli senza batteria, il motore deve girare, durante la misurazione, a un regime corrispondente alla metà di quello della potenza massima del motore. I dispositivi che funzionano ad aria compressa sono misurati alla pressione normale.
21 La pressione acustica massima (volume) dell’avvisatore acustico installato deve raggiungere i valori seguenti: 211 almeno 87 dB(A) ma al massimo 112 dB(A) per gli autoveicoli come anche per motoveicoli, quadricicli a motore e tricicli a motore la cui potenza del motore supera 7 kW. 212 almeno 80 dB(A) ma al massimo 112 dB(A) per gli autoveicoli la cui velocità massima non supera 45 km/h come anche per motoveicoli, quadricicli leggeri a motore, quadricicli a motore e tricicli a motore la cui potenza del motore non supera 7 kW. 213 almeno 75 dB(A) ma al massimo 112 dB(A) per i motoveicoli, i monoassi senza batteria, le motoleggere e i quadricicli leggeri a motore.
31 Quando l’avvisatore è installato, l’intensità sonora di ogni suono deve essere di almeno 100 dB(A) senza però superare 115 dB(A) e, in laboratorio (avvisatore smontato; distanza di misurazione di 2 m in ambiente anecoico), deve essere di almeno 116 dB(A) senza però superare 129 dB(A). 311 Le frequenze di base dei due suoni sono determinate mediante confronti soggettivi tra 360 Hz e 630 Hz e il loro rapporto di frequenza deve essere di 3: 4 (tolleranza: ñ3 % e + 7 %). 32 La durata di un ciclo completo (due suoni acuti, più due suoni gravi, più una pausa eventuale) deve essere di 2,5–3,5 secondi. Ogni volta che è messo in azione il dispositivo deve iniziare il ciclo da capo. È permesso un inserimento senza interruzione. I suoni devono seguirsi in maniera ritmica senza sovrapporsi. Una pausa tra la successione dei suoni non deve superare 0,8 secondi.
41 Quando l’avvisatore è installato, l’intensità sonora misurata su tutta la gamma deve essere di almeno 93 dB(A) senza però superare 112 dB(A) e, in laboratorio (avvisatore smontato; distanza di misurazione di 2 m in ambiente anecoico), deve essere di almeno 105 dB(A) senza però superare 118 dB(A). 42 I tre suoni alternati sono: do diesis, mi e la (corrispondenti alle frequenze 277 Hz, 330 Hz, 466 Hz), con una tolleranza di ±5 per cento.
51 Quando l’avvisatore è installato, l’intensità sonora misurata su tutta la gamma deve essere di almeno 93 dB(A) senza però superare 112 dB(A) e, in laboratorio (avvisatore smontato; distanza di misurazione di 2 m in ambiente anecoico), deve essere di almeno 105 dB(A) senza però superare 118 dB(A). 511 Le frequenze di base dei due suoni sono determinate mediante confronti soggettivi tra 250 Hz e 650 Hz e il loro rapporto di frequenza deve essere di 1: 1,2 e 1: 1,8 (rapporto ideale 1: 1,5). 52 La durata del suono acuto e della pausa che segue si situa tra 0,8 e 1,2 secondi; il suono può durare dal 30 al 70 per cento di questo tempo.
61 Avvisatori acustici che emettono un suono continuo devono essere controllati conformemente al numero 1 e muniti di un marchio di controllo appropriato. 62 Avvisatori acustici che emettono un suono intermittente devono corrispondere almeno alle esigenze dei numeri 6.1 e 6.2 della parte I delle prescrizioni internazionali descritte nel numero 1. 63 Per gli avvisatori acustici che emettono un suono oscillante continuo, sono applicabili per analogia le esigenze della parte I delle prescrizioni internazionali descritte nel numero 1. 64 Per determinare la pressione acustica massima (intensità sonora), le disposizioni applicabili sono le stesse che per gli avvisatori acustici obbligatori (n. 2). Per gli avvisatori acustici che emettono un suono oscillante continuo, l’intensità sonora minima misurata in laboratorio (perizia secondo la parte I del regolamento UNECE) è di 100 dB(A).
0 commentaries