Torna alla legge

Art. 91

741.11ONCFederal Council Ordinance1 gen 1963Fonte originale
  1. È vietato circolare la domenica e i seguenti giorni festivi: Capodanno, Venerdì Santo, Lunedì di Pasqua, Ascensione, Lunedì di Pentecoste, 1° agosto, Natale e il 26 di dicembre, se Natale non cade di lunedì o venerdì. Se in un Cantone, o in una parte di esso, una di queste feste non è osservata, il divieto di circolare non è applicabile.
  2. È vietato circolare la notte dalle ore 22.00 alle 05.00.
  3. Sono assoggettati al divieto di circolare la notte e la domenica:
    1. gli autoveicoli pesanti (art. 10 cpv. 2 OETV1);
    2. i trattori industriali e gli autoveicoli di lavoro;
    3. gli autoarticolati con un peso autorizzato del convoglio (art. 7 cpv. 6 OETV) superiore a 5 t;
    4. i veicoli che trainano un rimorchio con un peso totale autorizzato (art. 7 cpv. 4 OETV) superiore a 3,5 t.

Footnotes

  1. RS 741.41

0 commentaries

No commentaries are available for this article yet.

Continua la tua ricerca in ChatGPT o Claude

Collega Omnilex per cercare nel corpus legale dal tuo assistente IA.