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Art. 90

741.11ONCFederal Council Ordinance1 gen 1963Fonte originale
  1. L’autorità cantonale può permettere l’uso industriale di un veicolo agricolo e forestale:
    1. 1 per le corse al servizio dello Stato o di un Comune, specialmente in relazione con la costruzione e la manutenzione di strade o sentieri, per il trasporto delle immondizie e per lo sgombero della neve;
    2. per gli altri trasporti conformi a un bisogno generale, come la raccolta del latte, il trasporto di esso dal centro di raccolta alle stazioni ferroviarie, il servizio di camionaggio della ferrovia per i Comuni isolati.
  2. Questi permessi sono concessi soltanto per motivi impellenti e solo nelle località ove non esistono veicoli industriali atti a effettuare in modo adeguato tali trasporti. I trasporti permessi devono essere poco importanti e l’uso agricolo e forestale deve restare predominante. I permessi possono essere revocati in qualsiasi momento.
  3. L’autorità cantonale può permettere l’uso di veicoli agricoli e forestali per cortei ecc.; essa ordina, all’occorrenza, le necessarie misure di sicurezza. Circa l’assicurazione è applicabile per analogia l’articolo 3 capoverso 2 dell’ordinanza del 20 novembre 19592sull’assicurazione dei veicoli.3
  4. .4

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 7 apr. 1982, in vigore dal 1° mag. 1982 (RU 1982 531).

  2. RS 741.31

  3. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 17 ago. 2005, in vigore dal 1° mar. 2006 (RU 2005 4487).

  4. Abrogato dalla cifra I dell’O del 22 dic. 2023, con effetto dal 1° apr. 2024 (RU 2024 28).

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