Torna alla legge

Art. 89

741.11ONCFederal Council Ordinance1 gen 1963Fonte originale

Le cooperative agricole e forestali possono tenere veicoli agricoli e forestali ed effettuare con essi trasporti e lavori agricoli e forestali per i membri della cooperativa o altre aziende attive nel settore agricolo o forestale. È invece vietato utilizzare i veicoli al servizio di un’azienda commerciale o industriale appartenente alla cooperativa.

0 commentaries

No commentaries are available for this article yet.

Continua la tua ricerca in ChatGPT o Claude

Collega Omnilex per cercare nel corpus legale dal tuo assistente IA.