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Art. 79

741.11ONCFederal Council Ordinance1 gen 1963Fonte originale
  1. Il Cantone di stanza o il Cantone sul cui territorio inizia il viaggio assoggettato al permesso rilascia i permessi per le corse interne e di esportazione, l’USTRA quelli per i veicoli al servizio della Confederazione nonché per le corse di transito transfrontaliere e di importazione.1
  2. Se le dimensioni e il peso legali sono superati, i permessi possono essere rilasciati per tutta la Svizzera alle seguenti condizioni:2
    1. 3 i veicoli e le combinazioni di veicoli non devono superare 30 m di lunghezza, 3 m di larghezza, 4 m di altezza e 44 t di peso effettivo; il carico sugli assi non deve superare 12 t per asse;
    2. possono essere usate soltanto strade di grande transito, ai sensi degli allegati 1 e 2, lettere A e B dell’ordinanza del 18 dicembre 19914concernente le strade di grande transito, nonché la rete stradale delle località toccate da tali strade.5
  3. Nel caso dei permessi unici, il peso effettivo di cui al capoverso 2 lettera a può arrivare fino a 50 t se il transito attraverso i Cantoni interessati dalle tratte extracantonali viene effettuato esclusivamente in autostrada.6
  4. Se le condizioni di cui al capoverso 2 non sono soddisfatte, ogni Cantone interessato dalla corsa rilascia un permesso valido sul proprio territorio o dà il proprio assenso ai permessi rilasciati dall’USTRA.7
  5. Se le dimensioni e il peso legali secondo il capoverso 2 lettera a sono superati, il permesso di percorrere le strade nazionali può essere rilasciato solo previo assenso dell’USTRA.8

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta l’all. 4 cifra II n. 5 dell’O del 7 nov. 2007 sulle strade nazionali, in vigore dal 1°gen. 2008 (RU 2007 5957).

  2. Nuovo testo giusta l’all. 4 cifra II n. 5 dell’O del 7 nov. 2007 sulle strade nazionali, in vigore dal 1°gen. 2008 (RU 2007 5957).

  3. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 30 giu. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 3519).

  4. RS 741.272

  5. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 7 mar. 1994, in vigore dal 1° apr. 1994 (RU 1994 816).

  6. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 30 giu. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 3519).

  7. Introdotto dalla cifra I dell’O del 1° lug. 1992 (RU 1993 1142). Nuovo testo giusta l’all. 4 n. II 5 dell’O del 7 nov. 2007 sulle strade nazionali, in vigore dal 1°gen. 2008 (RU 2007 5957).

  8. Introdotto dall’all. 4 cifra II n. 5 dell’O del 7 nov. 2007 sulle strade nazionali, in vigore dal 1°gen. 2008 (RU 2007 5957).

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