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Art. 80

741.11ONCFederal Council Ordinance1 gen 1963Fonte originale
  1. Eccezioni alle dimensioni e ai pesi massimi legali (art. 64–67) sono ammesse soltanto:1
    1. 2 per il trasferimento e l’uso di veicoli eccezionali, segnatamente veicoli di lavoro e veicoli cingolati, che, a causa dello scopo cui sono destinati, non possono essere conformi alle prescrizioni;
    2. 3 per il trasporto di carichi indivisibili, se le prescrizioni non possono essere adempiute nonostante l’uso di veicoli appropriati; deroghe a questa disposizione sono possibili, allo scopo di evitare un secondo viaggio, se un autoveicolo di lavoro trasporta parti integranti, come ad esempio bracci di gru;
    3. 4 per il trasporto di componenti delle gru, segnatamente contrappesi, da e verso il luogo di lavoro della gru;
    4. 5 per il trasporto di veicoli a motore destinati agli spostamenti degli operatori di veicoli di lavoro per impieghi stazionari, in particolare autogrù: fino a 3 t.
  2. Se la circolazione rischia di essere notevolmente ostacolata, il permesso deve essere rifiutato, salvo qualora, per la natura della merce o per l’urgenza del viaggio, per la lunghezza del percorso o per difficoltà di trasbordo e simili, non si possa ragionevolmente pretendere l’uso di un altro mezzo di trasporto.6
  3. Entro i limiti del territorio cantonale, l’autorità cantonale può permettere viaggi con veicoli più larghi, su strade segnalate per una determinata larghezza massima, se le condizioni della strada lo permettono.7
  4. .8

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 7 mar. 1994, in vigore dal 1° apr. 1994 (RU 1994 816).

  2. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 30 giu. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 3519).

  3. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 7 mar. 1994, in vigore dal 1° apr. 1994 (RU 1994 816).

  4. Introdotta dalla cifra I dell’O del 14 ott. 2009, in vigore dal 1° apr. 2010 (RU 2009 5701).

  5. Introdotta dalla cifra I dell’O del 22 dic. 2023, in vigore dal 1° apr. 2024 (RU 2024 28).

  6. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 25 gen. 1989, in vigore dal 1° mag. 1989 (RU 1989 410).

  7. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 3 dic. 1990, in vigore dal 1° feb. 1991 (RU 1991 78).

  8. Abrogato dalla cifra I dell’O del 30 giu. 2004, con effetto dal 1° gen. 2005 (RU 2004 3519).

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