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Art. 78

741.11ONCFederal Council Ordinance1 gen 1963Fonte originale
  1. I veicoli che a causa del loro carico non soddisfano alle prescrizioni concernenti le dimensioni e i pesi, come pure i veicoli speciali (art. 25 OETV1), possono circolare sulle strade pubbliche solo in virtù di un permesso scritto.2Possono essere rilasciati permessi unici per uno o più viaggi determinati e permessi duraturi per un numero indeterminato di viaggi.3I permessi per sovrappeso possono essere rilasciati unicamente per veicoli o combinazioni di veicoli che, conformemente alla licenza di circolazione, sono ammessi per il peso massimo legale.4
  2. Per i viaggi in cui sono superati la larghezza, l’altezza o il peso massimi sono ammessi soltanto permessi unici. I permessi duraturi possono tuttavia essere rilasciati nei seguenti casi:5
    1. trasporti in relazione fra di essi effettuati sulla stessa tratta;
    2. trasferimento, trasporto e utilizzazione di veicoli di lavoro entro il territorio cantonale;
    3. 6 utilizzazione di veicoli cingolati nelle regioni di sport invernali; i permessi duraturi per questo tipo di veicoli possono essere rilasciati con il consenso dei Cantoni interessati anche per regioni di sport invernali che comprendono diversi Cantoni;
    4. trasporto di merci indivisibili entro il territorio cantonale;
    5. 7 trasporto di carri ferroviari carichi mediante carrelli stradali entro il territorio cantonale e, con il consenso dei Cantoni interessati, anche per tratte fuori del Cantone;
    6. 8 trasporto di merci indivisibili e utilizzo di veicoli eccezionali9nel quadro dei limiti stabiliti dall’articolo 79 capoverso 2 lettera a.10
  3. Per i veicoli eccezionali che per dimensioni e peso non superano i limiti di cui all’articolo 79 capoverso 2 lettera a, il permesso duraturo può essere iscritto nella licenza di circolazione come decisione dell’autorità, sempreché siano rispettate le condizioni relative ai percorsi circolari secondo l’articolo 65a .11
  4. .12
  5. Il permesso può essere revocato in qualsiasi tempo, segnatamente se sono stati commessi abusi, se il veicolo ha cagionato difficoltà nella circolazione o se i viaggi autorizzati non sono più necessari.

Footnotes

  1. RS 741.41

  2. Nuovo testo giusta l’all. 1 cifra II n. 4 dell’O del 19 giu. 1995 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali, in vigore dal 1° ott. 1995 (RU 1995 4425).

  3. Per introdotto dalla cifra I dell’O del 15 nov. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2883).

  4. Nuovo testo del per. giusta la cifra I dell’O del 3 lug. 2002, in vigore dal 1° apr. 2003 (RU 2002 3212).

  5. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 30 giu. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 3519).

  6. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 30 giu. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 3519).

  7. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 30 giu. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 3519).

  8. Introdotta dalla cifra I dell’O del 30 giu. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 3519).

  9. Nuova espressione giusta la cifra I dell’O del 22 dic. 2023, in vigore dal 1° apr. 2024 (RU 2024 28). Di tale mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

  10. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 15 nov. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2883).

  11. Introdotto dalla cifra I dell’O del 15 nov. 2000 (RU 2000 2883). Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 30 giu. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 3519).

  12. Abrogato dalla cifra I dell’O del 22 dic. 2023, con effetto dal 1° apr. 2024 (RU 2024 28).

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