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Art. 77

741.11ONCFederal Council Ordinance1 gen 1963Fonte originale

(art. 57 cpv. 1 LCStr)1

  1. Con i veicoli di lavoro non può essere trasportata alcuna merce; ciò non vale per i veicoli del servizio antincendio e della protezione civile e per le seguenti merci:
    1. materie di consumo, parti integranti e materiale di consumo necessari alla macchina;
    2. attrezzi e attrezzature di lavoro;
    3. beni meccanicamente modificati o utilizzati nel processo di lavoro;
    4. veicoli per gli spostamenti degli operatori.2
  2. L’autorità cantonale può permettere il trasporto di merci nel traffico interno di un’azienda che si svolge sulla strada pubblica, per il trasbordo di merci fra stazioni vicine di aziende di trasporti pubblici e per il trasporto di terra attraverso la strada o lungo un cantiere per mezzo di veicoli provvisti di benne.
  3. Il traino di rimorchi a slitta è ammesso solo da parte di trattori, autoveicoli a trazione integrale e veicoli cingolati. Deve essere autorizzato dall’autorità competente a rilasciare permessi speciali (art. 79). L’autorità determina le tratte e dispone i necessari provvedimenti di sicurezza. Essa può autorizzare il trasporto di persone.3 3bis. Non necessita di alcuna autorizzazione il traino dei rimorchi seguenti, se essi non superano la larghezza del veicolo trattore: a. rimorchi a slitta adibiti al trasporto di merci fino a un peso effettivo massimo di 150 kg; b. rimorchi a slitta utilizzati a scopo agricolo e forestale; c. slitte a mano da salvataggio a un posto.4
  4. Con il permesso del Cantone sul cui territorio avviene il trasporto, le casse mobili montate su ruote possono essere trainate da veicoli appropriati in provenienza dalla stazione di trasbordo o a destinazione di essa. Il permesso è rilasciato per il veicolo trattore ed è limitato a determinate specie di casse mobili.5

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 22 dic. 2023, in vigore dal 1° apr. 2024 (RU 2024 28).

  2. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 22 dic. 2023, in vigore dal 1° apr. 2024 (RU 2024 28).

  3. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU 2019 243).

  4. Introdotto dalla cifra I dell’O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU 2019 243).

  5. Introdotto dalla cifra I dell’O del 7 mar,. 1994, in vigore dal 1° apr. 1994 (RU 1994 816).

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