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Art. 76

741.11ONCFederal Council Ordinance1 gen 1963Fonte originale

(art. 9 cpv. 3 LCStr)^1^

  1. Se le condizioni locali lo permettono, i Cantoni possono autorizzare sul loro territorio, per i veicoli di imprese di trasporto in concessione adibiti al trasporto di persone impiegati esclusivamente per corse regionali soggette a orario, deroghe per quanto concerne il peso totale, il peso per asse e le condizioni del movimento circolare e, giusta i capoversi 2–4, anche l’impiego di rimorchi, nonché le dimensioni dei veicoli. Se la circolazione avviene su strade nazionali, le deroghe possono essere autorizzate soltanto previo assenso dell’USTRA.2
  2. I Cantoni possono permettere che gli autobus trainino:
    1. 3 un rimorchio normale adibito al trasporto di persone e, in più, un rimorchio per il bagaglio di un peso totale massimo di 3,5 t; oppure
    2. un rimorchio adibito al trasporto di cose.
  3. I Cantoni possono permettere che gli autobus snodati e autoarticolati adibiti al trasporto di persone trainino un rimorchio per il bagaglio di un peso totale massimo di 3,5 t.
  4. I Cantoni possono ammettere una larghezza di 2,55 m anche sulle strade segnalate per una larghezza massima inferiore nonché le seguenti lunghezze massime:
    1. 25 m per gli autobus snodati
    2. 4 18 m 75 per gli autoarticolati con rimorchio per il bagaglio;
    3. 25 m per gli autobus con rimorchio adibito al trasporto di persone;
    4. 28 m per gli autobus, se sono simultaneamente trainati un rimorchio adibito al trasporto di persone e un rimorchio per il bagaglio e per gli autobus snodati con rimorchio per il bagaglio.
  5. .5

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 30 giu. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 3519).

  2. Nuovo testo giusta l’all. 4 cifra II n. 5 dell’O del 7 nov. 2007 sulle strade nazionali, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5957).

  3. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 30 giu. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 3519).

  4. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 6 mag. 1998, in vigore dal 15 mag. 1998 (RU 1998 1465).

  5. Abrogato dalla cifra I dell’O del 16 ott. 2002, con effetto dal 1° dic. 2002 (RU 2002 3565).

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