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Art. 67

741.11ONCFederal Council Ordinance1 gen 1963Fonte originale

(art. 9 cpv. 1, 2 e 4 LCStr)^1^

  1. Il peso effettivo dei veicoli e delle combinazioni di veicoli non può superare:2
    1. 3 40,00 t per i veicoli a motore con più di 4 assi, gli autotreni e gli autoarticolati, ovvero 44,00 t per i medesimi veicoli nel trasporto combinato non accompagnato;
    2. 4 32,00 t per i veicoli a motore con 4 assi;
    3. 28 t per gli snodati a tre assi;
    4. 25 t per i veicoli a motore con tre assi, nel caso normale, 26,00 t per i veicoli a motore con tre assi, se l’asse motore è equipaggiato di pneumatici gemellati e di una sospensione pneumatica o di una sospensione riconosciuta equivalente o se entrambi gli assi motori posteriori sono equipaggiati di pneumatici gemellati e il carico massimo per asse non supera le 9,50 t;
    5. 5 19,50 t per gli autobus a due assi;
    6. 18 t per i veicoli a motore con due assi;
    7. 6 32,00 t per i rimorchi con più di tre assi, esclusi i semirimorchi, i rimorchi con asse centrale e i rimorchi a timone rigido;
    8. 7 24,00 t per i rimorchi con tre assi, esclusi i semirimorchi, i rimorchi con asse centrale e i rimorchi a timone rigido;
    9. 8 18,00 t per i rimorchi con due assi, esclusi i semirimorchi, i rimorchi con asse centrale e i rimorchi a timone rigido.
  2. Per trasporto combinato non accompagnato si intende il trasporto di unità di carico (container, cassa mobile) o il trasferimento di un semirimorchio da o verso una qualsiasi stazione ferroviaria svizzera di trasbordo oppure da o verso un porto svizzero senza che la merce trasportata cambi di contenitore all’atto del trasbordo da un mezzo di trasporto all’altro. Il DATEC può stabilire quali stazioni di trasbordo estere situate in vicinanza del confine sono equiparate a quelle svizzere. Nel trasporto combinato non accompagnato, il conducente del veicolo deve disporre di un documento giustificativo adeguato (per es. lettera ferroviaria di vettura).9
  3. Il peso effettivo dei veicoli di cui al capoverso 1 lettere b–d ed e a propulsione alternativa (art. 9a cpv. 1 OETV10) può essere aumentato del peso aggiuntivo necessario per il sistema di propulsione alternativa, ma al massimo di 1 t, e per i veicoli a emissioni zero (art. 9a cpv. 2 OETV), al massimo di 2 t.11
  4. Il peso effettivo dei veicoli di cui al capoverso 1 lettera a a propulsione alternativa (art. 9a cpv. 1 OETV) può essere aumentato del peso aggiuntivo necessario per il sistema di propulsione alternativa, ma al massimo di 1 t, e per i veicoli a emissioni zero (art. 9a cpv. 2 OETV), al massimo di 2 t rispetto ai valori indicati al capoverso 1 e all’articolo 9 capoverso 1 LCStr.12
  5. Il carico per asse non può superare:
Tonnellate
a.13 per un asse singolo10,00
b.14 per un asse singolo motore di:15
1. raccoglitrici agricole con pneumatici larghi (art. 60 cpv. 6 OETV16)14,00
2. carri di lavoro con pneumatici larghi (art. 60 cpv. 6 OETV)14,00
3. altri autoveicoli11,50
4.17 rimorchi costruiti per l’impiego fuori strada11,50
c. per un asse doppio il cui passo è meno di 1,00 m
1. di veicoli a motore11,50
2. di rimorchi11,00
d. per un asse doppio il cui passo è compreso tra 1,00 e meno di 1,30 m16,00
e. per un asse doppio il cui passo è compreso tra 1,30 e meno di 1,80 m18,00
f. per un asse doppio il cui passo è compreso tra 1,30 m e meno di 1,80 m, il cui asse motore è equipaggiato da pneumatici gemellati e di una sospensione pneumatica o di una sospensione riconosciuta equivalente secondo l’articolo 57 OETV o che ciascuno degli assi motori è equipaggiato di pneumatici gemellati e il carico massimo autorizzato per asse non supera 9,50 t19,00
g. per un asse doppio di rimorchio il cui passo è di m 1,80 o più20,00
h.18 per un asse triplo con passi inferiori o uguali a 1,30 m21,00
i.19 per un asse triplo con passi superiori a 1,30 m e di 1,40 m al massimo24,00
k.20 per un asse triplo con uno passo superiore a 1,40 m27,00
  1. Se i valori iscritti nella licenza di circolazione sono inferiori ai valori massimi indicati nei capoversi 1, 2, 6, e 7, tali valori non devono essere superati.
  2. Il peso sugli assi motori deve essere almeno pari al (peso minimo d’aderenza):
    1. 22 per cento del peso effettivo per combinazioni di veicoli aventi una velocità massima per costruzione superiore a 25 km/h e fino a 40 km/h;
    2. 25 per cento del peso effettivo per veicoli e combinazioni di veicoli aventi una velocità massima per costruzione superiore a 40 km/h.21
  3. Il peso effettivo dei rimorchi non può superare il carico rimorchiabile iscritto nella licenza di circolazione del veicolo trattore. 6 e7. .22
  4. I carichi per asse autorizzati ai sensi dei capoversi 2 e 3 possono essere superati al massimo del 2 per cento, se è rispettato il peso effettivo dei veicoli e delle combinazioni di veicoli ai sensi dei capoversi 1 e 3.23
  5. L’USTRA può emanare istruzioni sui carichi massimi autorizzati per asse e sul peso minimo d’aderenza per i veicoli e trasporti eccezionali24.25

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 30 giu. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 3519).

  2. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 1° nov. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2882).

  3. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 30 giu. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 3519).

  4. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 30 giu. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 3519).

  5. Introdotta dalla cifra I dell’O del 5 apr. 2017, in vigore dal 7 mag. 2017 (RU 2017 2649).

  6. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU 2019 243).

  7. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU 2019 243).

  8. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU 2019 243).

  9. Introdotto dalla cifra I dell’O del 30 giu. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 3519).

  10. RS 741.41

  11. Introdotto dalla cifra I dell’O del 5 apr. 2017 (RU 2017 2649). Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 17 dic. 2021, in vigore dal 1° apr. 2022 al 31 dic. 2030 (RU 2022 13).

  12. Introdotto dalla cifra I dell’O del 17 dic. 2021, in vigore dal 1° apr. 2022 al 31 dic. 2030 (RU 2022 13).

  13. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU 2019 243).

  14. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 16 nov. 2016, in vigore dal 15 gen. 2017 (RU 2016 5129).

  15. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU 2019 243).

  16. RS 741.41

  17. Introdotto dal I dell’O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU 2019 243).

  18. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 30 giu. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 3519).

  19. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 30 giu. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 3519).

  20. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 30 giu. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 3519).

  21. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU 2019 243).

  22. Abrogati dalla cifra I dell’O del 24 giu. 2015, con effetto dal 1° gen. 2016 (RU 2015 2451).

  23. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 24 giu. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 2451).

  24. Nuova espressione giusta la cifra I dell’O del 22 dic. 2023, in vigore dal 1° apr. 2024 (RU 2024 28). Di tale mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

  25. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 30 giu. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 3519).

1 commentary

N1.Messfehlertoleranz bei massiver Überschreitung ausgeschlossen

Bei massiver Überschreitung (hier ~81 %) ist eine mögliche Messfehlertoleranz nach Art. 67 Abs. 8 VRV irrelevant.

Il découle de ce qui précède que l'analyse des faits effectuée par le premier juge s’avère détaillée, complète et pertinente. 3.7 En définitive, l’appelant répond de violation simple des règles de la circulation routière pour avoir dépassé le poids total autorisé par son permis de circulation, ainsi que pour ne pas avoir arrimé son chargement (et pour ne pas avoir porté sa ceinture de sécurité, chef de prévention non contesté). Le fait que le Tribunal de police n'ait pas mentionné les dispositions des art. 96 LCR, ou 67 ch. 8 OCR n'est pas déterminant. 3.8 L'appelant soutient encore que le jugement est juridiquement erroné. C’est en vain que l’appelant croit déceler diverses violations de la LCR, de l'OCR ou de l'OOCCR-OFROU. Force est bien plutôt de constater que les policiers ont déduit la marge de sécurité de 3 % prescrite (cf. consid. 3.3 ci-dessus) en fonction du dispositif utilisé pour le pesage et même si une marge de tolérance supplémentaire devait encore entrer en considération en application de l'art. 67 al. 8 OCR, le dépassement est tel que cette différence serait insignifiante. Il faut en effet rappeler que le poids autorisé net du véhicule était de 3'500 kg et que le poids net avec le chargement a été mesuré à 6'343,8 kg, ce qui dépasse ce seuil dans une proportion si considérable qu’elle excède toute éventuelle erreur de mesure. Pour le reste, il suffit de renvoyer aux considérants précédents pour ce qui est de la mesure effectuée et de l'étalonnage de l'appareil. 3.9 Pour le reste, la peine n’est pas contestée en tant que telle. Partant, il y a lieu de confirmer l’amende de 2'000 fr., convertible en une peine privative de liberté de substitution de 20 jours en cas de non-paiement fautif, prononcée par le Tribunal de police. 4. Le prévenu succombant intégralement à l’action pénale, il n’y a pas lieu de modifier le sort des frais judiciaires de première instance, ni de lui allouer une indemnité au sens de l’art. 429 CPP pour la procédure de première instance et pour la procédure d’appel. 5. Il résulte de ce qui précède que l’appel doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé.

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