Torna alla legge

Art. 68

741.11ONCFederal Council Ordinance1 gen 1963Fonte originale
  1. I veicoli a motore e i velocipedi possono trainare un solo rimorchio.1
  2. Sono applicabili le seguenti eccezioni:
    1. i carri industriali con motore possono trainare due rimorchi o, con autorizzazione cantonale, tre rimorchi;
    2. i trattori industriali possono trainare due rimorchi industriali o due rimorchi agricoli e forestali;
    3. nel traffico locale l’autorità cantonale può autorizzare, per i veicoli della Confederazione, due rimorchi industriali.2
  3. I trattori e i carri con motore agricoli e forestali possono trainare due rimorchi agricoli e forestali, così come i monoassi agricoli e forestali, se l’asse del primo rimorchio è azionato dal motore. Se utilizzati a scopo agricolo e forestale, i convogli agricoli e forestali possono trainare inoltre un rimorchio vuoto o un rimorchio di lavoro leggero.3
  4. I rimorchi per il trasporto di persone possono essere utilizzati soltanto per corse regionali, soggette a orario, di imprese di trasporto in concessione. Gli autobus possono trainare soltanto un rimorchio per il bagaglio di peso totale massimo di 3,50 t.4
  5. .5
  6. Nel caso di sinistri e per esercizi d’intervento in caso di sinistri, è permesso trainare con autoveicoli due rimorchi del servizio antincendio o della protezione civile oppure due attrezzi antincendio concepiti per trazione animale o manuale.6
  7. I rimorchi trainati da velocipedi non possono superare, compreso il carico, 1,00 m di larghezza. Sul lato posteriore il carico può sporgere al massimo di 50 cm. Il peso effettivo non può superare 80 kg.7

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 24 giu. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 2451).

  2. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 24 giu. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 2451).

  3. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU 2019 243).

  4. Nuovo testo giusta l’all. 1 n. 1 dell’O del 2 set. 1998, in vigore dal 1° ott. 1998 (RU 1998 2352).

  5. Abrogato dalla cifra I dell’O del 17 dic. 2021, con effetto dal 1° apr. 2022 (RU 2022 13).

  6. Introdotto dall’all. 1 cifra II n. 4 dell’O del 19 giu. 1995 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali, in vigore dal 1° ott. 1995 (RU 1995 4425).

  7. Introdotto dalla cifra I dell’O del 24 giu. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 2451).

0 commentaries

No commentaries are available for this article yet.

Continua la tua ricerca in ChatGPT o Claude

Collega Omnilex per cercare nel corpus legale dal tuo assistente IA.