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Art. 66

741.11ONCFederal Council Ordinance1 gen 1963Fonte originale

(art. 9 cpv. 1 e 4 LCStr)^1^ L’altezza dei veicoli, compreso il carico, non deve superare i 4 m. .2

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 30 giu. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 3519).

  2. Per. 2 abrogato dalla cifra I dell’O del 7 mar. 1994, con effetto dal 1° apr. 1994 (RU 1994 816).

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